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Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 · Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 — Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (22G00032)

Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 Art. 13-terDisposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attivita'

Capo III Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo ((e altre misure urgenti))

In KraftAmtlicher Text

((1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-sexies e' inserito il seguente: "1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attivita' lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attivita' lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non e' richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente testo unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera"))