Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 Art. 13Proroga di termini in materia di gestioni commissariali
1. All' articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
2. All' articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 , relativo a misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3. All' articolo 61, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , relativo alla cessazione delle funzioni del Commissario nominato per gli eventi sportivi di Cortina d'Ampezzo, le parole «31 dicembre 2021», sono sostitute dalle seguenti «30 aprile 2022».
((3-bis. Al comma 564 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", da trasferire direttamente su apposita contabilita' speciale allo stesso intestata"))
4. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 932-bis, lettera a), della ((legge 30 dicembre 2018, n. 145)) , Roma Capitale puo' riacquisire l'esclusiva titolarita' dei crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale di cui al documento predisposto ai sensi dell' articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , cosi' come aggiornato ai sensi dell' articolo 1, comma 751, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 .
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4-bis. Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall' articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , anche con i poteri di ordinanza previsti dall' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2 , primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 . Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario puo' avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 . All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
4-ter. Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell' articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto.
4-quater. All' articolo 24-bis, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "all' articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 " sono sostituite dalle seguenti: "all' articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 ";
b) alle lettere b) e c), le parole: "di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 " sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019 ".
4-quinquies. All' articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , le parole da: "ma e' comunque" fino alla fine del comma sono soppresse))