Decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 Art. 4Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi
1. Le disposizioni di cui all'Allegato 1 al presente decreto sono abrogate.
((2. All' articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 , il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , di concerto con il Ministro dell'istruzione, sono definiti, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le modalita' attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonche' i criteri per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione"))
3. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».
((3-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 , sono apportate le seguenti modificazioni:
c) all'articolo 39, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, pari a euro 170.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 "))