Decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5 Art. 1Organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano
1. Fermo restando il livello di finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare la sua piena operativita' e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale, il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali, e' munito di una propria dotazione organica nella misura di 165 unita' di personale, delle quali 10 unita' di personale dirigenziale di livello non generale.
2. ((COMMA AROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)) .
3. ((COMMA AROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)) .
4. ((COMMA AROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)) .
5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, il personale dirigenziale e non dirigenziale di Sport e Salute S.p.A. che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e' posto in via obbligatoria in posizione di comando alle dipendenze di quest'ultimo, che provvede al rimborso a Sport e Salute S.p.A. del trattamento economico di detto personale con le modalita' e nei limiti stabiliti nel contratto di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il CONI e Sport e Salute S.p.A. possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attivita' o servizi ulteriori a quelli propri del CONI.