Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 Art. 9Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2, comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, ((commi 3 e 4, nonche' dalle lettere c) ed e) del presente comma)) , pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e ((19,730 milioni di euro annui)) a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a ((23,736 milioni di euro annui)) a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 13,5 milioni per l'anno 2019, a euro 8,260 milioni ((annui)) a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro ((annui)) a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a) ((, 3 e 4, e 8)) , comma 3;
b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all' articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ;
c) quanto a euro 4,260 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ;
d) quanto a 8,426 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ;
e) quanto a 5,040 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse di cui all' articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 .
e-bis) quanto a euro 11,65 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare ((, con propri decreti,)) le occorrenti variazioni di bilancio.