Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 Art. 5Semplificazioni in materia universitaria
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «nove»;
b) all'articolo 24, comma 6, le parole «dell'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal nono» sono sostituite dalle parole «dall'undicesimo».
2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all' articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.