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Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 · Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 — Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00134)

Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 Art. 49

Capo V Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili

In KraftAmtlicher Text

Revisione priorita' investimenti

1. All' articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 134 dopo le parole "del territorio" sono aggiunte le seguenti: "nonche' per interventi ((sulla viabilita')) e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati";

b) al comma 135, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' per interventi ((sulla viabilita' e sui trasporti)) anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento ambientale" e dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: "c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilita' maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; c-quater) ((...)) infrastrutture sociali; c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.".

((1-bis. Al codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: "L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi" sono inserite le seguenti: "e i criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all' articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle societa' benefit,";

b) all'articolo 95, il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita', le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalita' e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all' articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle societa' benefit, nonche' per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresi' il maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero"))