Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 Art. 5Disposizioni in materia di divieto di reingresso
Titolo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHE' IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE Capo I Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno per motivi u
1. All' articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , le parole «di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388 .» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen.».