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Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 · Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 — Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. (18G00140)

Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 Art. 32-bisIstituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare

Titolo III DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO NONCHE' SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA Capo I Disposizioni per la funzionalita' del Ministero

In KraftAmtlicher Text

1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le risorse umane e' istituito un apposito nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i componenti della commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

2. Al nucleo di cui al comma 1 e' assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a cinquanta unita', di cui dieci con qualifica di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto.

3. Le unita' di personale individuate nell'ambito del nucleo di cui al comma 1 quali componenti della commissione straordinaria nominata ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , possono essere collocate in posizione di disponibilita' in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali, ove l'amministrazione ne ravvisi l'urgenza.

4. Con decreto del Ministro dell'interno di natura ((non regolamentare, sono individuati le modalita',)) i criteri e la durata di assegnazione al nucleo di cui al comma 1, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 .

5. Fermi restando i compensi spettanti per lo svolgimento delle attivita' commissariali indicate al comma 1, la mera assegnazione al nucleo non determina l'attribuzione di compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.