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Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 · Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 — Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (18G00118)

Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 Art. 8Proroga di termini in materia di salute

In KraftAmtlicher Text

1. All'articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 , le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal ((1° gennaio 2019)) ».

2. All'articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90 , le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal ((1° gennaio 2019)) ».

3. All' articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2017 e per l'anno 2018».

4. All' articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole «nel periodo 2015-2017», sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»;

b) al comma 2-bis, le parole «Nel periodo 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020».

((

4-bis. I termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , sono sospesi fino al 18 dicembre 2018.

4-ter. All'articolo 1, comma 590, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"))