Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 Art. 4
Esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto «Casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica
1. All' articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per l'esercizio delle» sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le» e, in fine, le parole da: «, e' istituito» a «30 luglio 1999, n. 303» sono soppresse, e le parole: «dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 » sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 »;
b) al comma 2, le parole: «l'immediata operativita' del suddetto dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1».
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 97)) .
3. All' articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 487, le parole: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» e le parole: «della medesima Struttura» sono sostituite con le seguenti «del medesimo Ministero»;
b) al comma 488, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
c) al comma 489: 1) al primo periodo, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 2) al quarto periodo, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
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3-bis. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 , e' abrogato.
3-ter. I commi 155 , 156 e 157 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 , sono abrogati. Le disposizioni di cui ai predetti commi continuano ad applicarsi alle procedure il cui specifico concorso, di cui al comma 155 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015 , sia stato gia' bandito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-quater. A decorrere dall'anno 2018, le risorse di cui all' articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , gia' confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all' articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento.
3-quinquies. All' articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 , sono apportate le seguenti modificazioni:
c) al comma 1-ter, le parole: ", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono soppresse))