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Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 · Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 — Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (17G00166)

Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 Art. 11Fondo imprese

Titolo III Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: «c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione.»;

b) dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: «3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese di cui all' articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 , che presentano rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,)) sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.».

2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui all' articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , e' incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018.

((

2-bis. All' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17".

2-ter. In sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di eta' di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 , si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 ))