Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 Art. 53APE
CAPO II MISURE PER IL LAVORO, LA PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI
1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)) .
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)) .
3. All' articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 , senza le formalita' e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento."