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Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 · Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 — Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 Art. 38Disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici

Titolo II DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 , e successive modificazioni, dopo il comma 12, e' inserito il seguente: "12-bis. Limitatamente agli oneri di cui all' articolo 37, comma 3, lett. c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e all' articolo 2, comma 4, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 , l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa alle erogazioni a favore dell'INPS e' autorizzata sulla base del fabbisogno di cassa dell'ente approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, l'INPS presenta, entro il mese di gennaio di ogni anno, il fabbisogno annuale con evidenza delle esigenze mensili e il successivo aggiornamento non oltre il mese di giugno.".

2. All' articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ivi compresi quelli derivanti dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 , anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare costituiti dalla societa' di gestione del risparmio di cui all' articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica.". L'INPS provvede all'attuazione di quanto disposto dal presente comma nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All' articolo 1, comma 84, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , le parole: "al comma 82 del presente articolo e di quelli di cui ai commi 8-ter e 8-quater" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 8-ter e 8-quater".