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Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 · Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 — Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 Art. 30Altre disposizioni in materia di farmaci

Titolo II DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , dopo il comma 402, e' inserito il seguente: "402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali e' stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del requisito dell'innovativita' condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all' articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 , e non accedono alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400 e 401 ((per un periodo massimo di diciotto mesi. Le risorse dei Fondi di cui ai commi 400 e 401 non impiegate per le finalita' ivi indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392)) .".