Decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 Art. 1Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015
((1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto))
2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.