Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 Art. 6Comitato metropolitano
Sezione II Sicurezza urbana
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della citta' metropolitana, e' istituito un comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Possono altresi' essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato metropolitano soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato.
2. Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza ((, rimborsi di spese)) o altri emolumenti comunque denominati.