Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 Art. 16
Capo II DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE CITTA' E DEL DECORO URBANO
((Modifica)) all' articolo 639 del codice penale
1. All' articolo 639 del codice penale , dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, puo' disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora cio' non sia possibile, ((l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare)) quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate nella sentenza di condanna.».