Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 Art. 14Numero Unico Europeo 112
Capo II DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE CITTA' E DEL DECORO URBANO
1. Per le attivita' connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale secondo le modalita' definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell' articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all' articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 , possono bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari ad un'unita' di personale ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alle assunzioni, in deroga alle previsioni dell'articolo 1, comma 228, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 .
((1-bis. Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla verifica dell'assenza di personale in mobilita' o in esubero nell'ambito della medesima amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste))