Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 Art. 20Relazione del Governo sullo stato di attuazione
Capo IV Disposizioni finanziarie transitorie e finali
1. Entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.