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Decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 · Decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 — Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. (16G00252)

Decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 Art. 17Rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato

Capo II Interventi di rafforzamento patrimoniale

In KraftAmtlicher Text

1. La richiesta di cui all'articolo 15 e' corredata della dichiarazione con cui l'Emittente assume, dal momento della domanda e fino a quando la sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero non sia stata perfezionata, gli impegni previsti dal paragrafo 47 della comunicazione sul settore bancario della Commissione europea.

2. Fermi restando i poteri dell'Autorita' competente, la sottoscrizione puo' essere subordinata, in conformita' alla decisione della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, alle seguenti condizioni:

a) revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dell'Emittente;

b) limitazione della retribuzione complessiva dei membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'Emittente. ((Per gli incarichi conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, il trattamento economico annuo non puo' in ogni caso superare quello determinato ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)) .