Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 Art. 43Reperimento alloggi per la locazione
Capo II Misure per il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti ((dagli eventi sismici del 2016))
1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa con le azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni. I vice commissari, possono procedere al reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati con esito diverso da «A» della scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si definiscono i criteri per l'assegnazione degli alloggi di cui comma 1 e le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari. All'assegnazione degli alloggi provvede il Sindaco del comune interessato.
3. In relazione all'esigenza di assicurare la necessaria assistenza in forma transitoria ai cittadini residenti in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici ((di cui all'articolo 1)) , la durata dei contratti di locazione puo' essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli di cui agli articoli 2 e 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni.
4. Per le finalita' del presente articolo si provvede nell'ambito delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 4.