Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 Art. 40
Titolo III RAPPORTI TRA GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE Capo I Misure urgenti concernenti le attivita' e la piena operativita' del servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza
Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea
1. Per fronteggiare le esigenze connesse con gli eventi sismici ((di cui all'articolo 1)) , dalla data di entrata in vigore del presente decreto le risorse che residuano all'esito degli adempimenti solutori in carico al Dipartimento della protezione civile, e delle procedure di rendicontazione degli stanziamenti straordinari riconosciuti dall'Unione Europea quale rimborso per l'attuazione degli interventi statali di prima emergenza, confluiscono per l'80 per cento sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all' articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992 , e per il restante 20 per cento sul fondo della Protezione civile, per essere destinate ad attivita' di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza di cui all' articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 225 del 1992 .