Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 Art. 22Promozione turistica
Capo II Misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico
1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attivita' economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici ((di cui all'articolo 1)) , predispone in accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori.
2. Il programma di cui al comma 1 e' realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT - Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017.