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Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 · Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 — ((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)). (16G00205)

Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 Art. 17Art-Bonus

Titolo II MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO Capo I Ricostruzione dei beni danneggiati

In KraftAmtlicher Text

1. Il credito di imposta di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 , e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore del Ministero dei beni delle attivita' culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'articolo 1 anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e successive modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 . ((18))

2. Al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il credito di imposta di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 , e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,8 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,3 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

-------------- AGGIORNAMENTO (18) Il D.L. 24 ottobre 2019, n. 123 , convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156 , ha disposto (con l'art. 3-sexies, comma 1) che "Le disposizioni di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , in materia di erogazioni liberali per beni culturali, si applicano anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 , recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella citta' di Matera".