Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 Art. 9-bisModifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali e delle loro variazioni
Capo I Norme in materia di enti territoriali
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1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 174, comma 1: 1) le parole: "ed alla relazione dell'organo di revisione" sono soppresse; 2) dopo le parole: "entro il 15 novembre di ogni anno" sono aggiunte le seguenti: "secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilita'";
b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione";
c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) in caso di variazioni di esigibilita' della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 . Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta".
2. All' articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , dopo le parole: "dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta" sono inserite le seguenti: ", nonche' le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento gia' autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilita' della spesa stessa".
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