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Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 · Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 — Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. (16G00025)

Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 Art. 6Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli mezzanine

Capo II ((GARANZIA SULLA CARTOLARIZZAZIONE DELLE SOFFERENZE (GACS)))

In KraftAmtlicher Text

1. I Titoli senior e, ove emessi, i Titoli mezzanine presentano le seguenti caratteristiche:

a) la remunerazione e' a tasso variabile;

b) il rimborso del capitale prima della data di scadenza e' parametrato ai flussi di cassa derivanti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti i costi relativi all'attivita' di recupero e incasso dei crediti ceduti;

c) il pagamento degli interessi e' effettuato in via posticipata a scadenza trimestrale, semestrale o annuale e in funzione del valore nominale residuo del titolo all'inizio del periodo di interessi di riferimento.

2. Puo' essere previsto che la remunerazione dei Titoli mezzanine , al ricorrere di determinate condizioni, possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero sia condizionata a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti. ((In ogni caso, qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella data di pagamento sono differiti all'avvenuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.)) ((6))

--------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 25 marzo 2019, n. 22 , convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41 , ha disposto (con l'art. 21, comma 8) che la presente modifica non si applica "alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell' articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016 ".