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Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 · Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 — Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. (16G00025)

Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 Art. 15Regime fiscale della cessione di diritti, attivita' e passivita' di un ente sottoposto a risoluzione a un ((ente-ponte

Capo III DISPOSIZIONI FISCALI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI

In KraftAmtlicher Text

1. La cessione di diritti, attivita' e passivita' di un ente sottoposto a risoluzione a un ((ente-ponte)) , di cui all' articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. I beni ricevuti dall' ((ente-ponte)) sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.

2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l' ((ente-ponte)) subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attivita' o passivita' oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione gia' imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attivita' immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite di cui all' articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell' ((ente-ponte)) .