Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 Art. 10Ammissione alla garanzia
Capo II ((GARANZIA SULLA CARTOLARIZZAZIONE DELLE SOFFERENZE (GACS)))
1. La garanzia e' concessa con decreto del ((Ministro dell'economia e delle finanze)) su istanza documentata della ((societa' cedente)) presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.