Decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174 Art. 4Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, potenziamento dispositivo aeronavale, cessioni
Capo I Missioni internazionali delle forze armate di polizia
1. E' autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 13.726.541 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.400.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall' articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 .
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 24.497.826 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, di cui all' articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 .
4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese:
a) euro 1.102.500, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di equipaggiamenti di protezione CBRN;
b) euro 72.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Albania di materiali di ricambio per veicoli VM 90P.
5. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti cessioni a titolo gratuito:
a) materiali di ricambio per velivoli F-16, dichiarati fuori servizio, alla Repubblica Araba d'Egitto;
b) n. 3 elicotteri A109 modello AII, dichiarati fuori servizio, all'Uganda.
6. La cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan di n. 100 veicoli M113, gia' autorizzata dall' articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141 , puo' essere effettuata nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.