Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 Art. 18-bisDisposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria
TITOLO IV PROROGA DI TERMINI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA E DISPOSIZIONI PER IL PROCESSO TELEMATICO ((NONCHE' ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA))
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1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di eta', cessano dall'ufficio alla predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il settantesimo anno di eta', cessano dall'ufficio a quest'ultima data.
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