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Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 · Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 — Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (15G00019)

Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 Art. 19

Capo IV Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

In KraftAmtlicher Text

Regime degli interventi, nonche' disposizioni urgenti per l'operativita' dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 17 e 18, si applica la disciplina di cui all' articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141 .

2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 17 e 18, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni gia' effettuate dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

((2-bis. Nei casi di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonche' di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, nell'ambito dei contingenti, con le modalita' e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo))