Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 Art. 16Disposizioni in materia contabile
Capo III Missioni internazionali delle Forze Armate e di Polizia
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall' articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 .
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma 6.