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Decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 · Decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 — Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto. (15G00005)

Decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 Art. 4Modifiche all'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125

In KraftAmtlicher Text

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 , e' sostituito dal seguente: «2. Sono approvate le modalita' di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e pericolosi, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 . Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall'autorita' competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Sono altresi' approvate, a saldi invariati per la finanza pubblica, le proposte presentate in data 19 dicembre 2014 al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal sub-commissario di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013 , relative alla definizione delle misure di compensazione ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all' articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza dall'esercizio dell'attivita' di cui al presente comma.».

2. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 , e' sostituito dal seguente: «6. Sono approvate le modalita' di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 . Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall'autorita' competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all' articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 . La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza dall'esercizio dell'attivita' di cui al presente comma.».

2-bis. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, l'attivita' produttiva e le attivita' di gestione di rifiuti autorizzate in forza del presente decreto devono rispettare i principi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , e, in particolare, la gerarchia delle modalita' di gestione dei rifiuti, secondo l'ordine di priorita' della prevenzione, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.

2-ter. Al fine di favorire il preminente interesse al recupero di rifiuti e materiali, nel rispetto dei principi definiti dalla citata direttiva 2008/98/CE , i residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse classificate con codice europeo dei rifiuti 100201, 100202 o 100903, possono essere recuperati per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o per riempimenti e recuperi ambientali (R10), se conformi al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, ovvero in applicazione della disciplina del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, se piu' favorevole. In questo caso, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede ad accertare l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute, ai sensi dell' articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nel termine di dodici mesi dall'avvenuto recupero. ((Qualora i rifiuti in oggetto siano utilizzati fuori dagli stabilimenti ILVA, si applica il test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.)) ((5))

--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 9 giugno 2016, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2016, n. 151 , ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che la presenti modifiche si applicano anche in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate prima del 10/06/2016.