Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 Art. 13Modifiche al regime della compensazione delle spese
Capo IV Altre misure per la funzionalita' del processo civile di cognizione
((1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"))
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.