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Decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 · Decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 — Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno. (14G00137)

Decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 Art. 9Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplodenti

Capo III Disposizioni per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, opera presso il Ministero dell'interno una Commissione consultiva centrale. Operano, altresi', a livello territoriale, Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche prescrittive previste in materia. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la composizione delle predette Commissioni.

2. Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 1 ((, che sono competenti anche per l'accertamento della capacita' tecnica di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' richiesta un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplodenti. Ad essi)) non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese e le attivita' delle predette Commissioni sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.