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Decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109 · Decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109 — Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero. (14G00118)

Decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109 Art. 6Disposizioni in materia penale

Capo I Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

In KraftAmtlicher Text

1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonche' al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12 , e successive modificazioni, e all' articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 .

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO).