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Decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 · Decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 — Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. (14G00104)

Decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 Art. 6Misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria

In KraftAmtlicher Text

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , la tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, e' sostituita dalla tabella I allegata al presente decreto.

2. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 1, le parole: «un corso della durata di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata di dodici mesi»;

b) all'articolo 25, comma 3, le parole: «durante i primi dodici mesi di corso» sono sostituite dalle seguenti: «durante i primi otto mesi di corso»;

c) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, e novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'»;

d) all'articolo 27, comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «sessanta giorni».