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Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 · Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 — Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)

Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Art. 48

CAPO II DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO

In KraftAmtlicher Text

(Vendita delle cose mobili pignorate con modalita' telematiche)

1. All' articolo 530 del codice di procedura civile , il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonche' il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.