Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Art. 41Misure per il contrasto all'abuso del processo
TITOLO IV MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO CAPO I PROCESSO AMMINISTRATIVO
1. All'articolo 26 dell'allegato 1 ( Codice del processo amministrativo ) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ((comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati)) .";
b) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria puo' essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.".