Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 Art. 6Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualita' dell'offerta
Titolo I MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA
1. All' articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e successive modificazioni, le parole: «euro 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «dieci milioni di euro» e le parole: «opera filmica» sono sostituite dalle seguenti: «impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d'imposta».
1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 , e non impegnate per l'anno 2014 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015.
2. All' articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: "110 milioni di euro a decorrere dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "110 milioni di euro per l'anno 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonche' quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare, rispettivamente, ai benefici di cui al comma 1, con particolare riguardo a quello previsto dall'articolo 1, comma 335, della citata legge n. 244 del 2007 , e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 giugno 2014.».
2-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)) . ((6))
2-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)) . ((6)) 2-quater. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)) . ((6)) 2-quinquies. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)) . ((6)) 2-sexies. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)) . ((6))
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
------------ AGGIORNAMENTO (6) La L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 1, comma 333) che "Sono fatte comunque salve le procedure in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, avviate ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 12 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015".