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Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 · Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 — Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. (14G00079)

Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 Art. 44Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni

CAPO III Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

In KraftAmtlicher Text

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 , i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari, sono erogati entro ((trenta giorni)) dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro ((trenta giorni)) dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di ((trenta giorni)) decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attivita' ordinaria.