Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 Art. 7Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti
Capo II Democrazia interna, trasparenza e controlli
1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti ((nel)) registro di cui all'articolo 4 del presente decreto si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all' articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96 .
2. ((A decorrere dall'esercizio 2014,)) ((Le articolazioni regionali)) dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una societa' di revisione o di un ((revisore legale iscritto nell'apposito registro)) . In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96 .