Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 Art. 7Misura di razionalizzazione dell'istituto del ruling di standard internazionale
1. All' articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi, delle royalties e alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall' articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonche' dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.»;
b) al comma 2 le parole: «per i due periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per i quattro periodi d'imposta successivi»;
c) al comma 5 le parole: «, di Milano o di Roma,» sono soppresse.