Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 Art. 9Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria
1. Dopo l' articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , e' inserito il seguente: «Art. 65-bis. (Misure per la salvaguardia della continuita' aziendale). - 1. In caso di reclamo previsto dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai commissari straordinari e' attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalita' di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuita' aziendale e dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.».
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 .
((2-bis. L' articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimita' della vendita))
Verweist auf
- Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 Art. 65