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Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 · Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 — Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00141)

Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 Art. 7Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonche' in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio

Capo II Norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016.".

2. All' articolo 628, terzo comma, del codice penale , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3-bis), dopo le parole "articolo 624-bis" sono aggiunte le seguenti: "o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa";

b) dopo il numero 3-quater), ((e' aggiunto il seguente)) : "3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne; 3-sexies) ((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119)) .".

((3. All'articolo 24, comma 74, primo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , la parola: "interamente" e' soppressa e dopo le parole: "destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia" sono inserite le seguenti: "nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili"))

((3-bis. All' articolo 260 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica"))

4. All' articolo 682 del codice penale ((e' aggiunto, in fine, il seguente comma)) : "Le disposizioni del ((primo comma)) si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso e' vietato per ragioni di sicurezza pubblica.".