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Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 · Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 — Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. (13G00135)

Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 Art. 6

Capo I Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano

In KraftAmtlicher Text

((Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione artistica, nonche' di musica, danza e teatro contemporanei))

1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di ((arte, musica, danza e teatro contemporanei)) , entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprieta' dello Stato, ((con particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate,)) non utilizzabili per altre finalita' istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 , che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti ((...)) italiani e stranieri.

((

1-bis. Qualora l'attivita' dei giovani artisti di cui al comma 1 riguardi progetti architettonici di abbellimento di edifici pubblici e preveda l'esecuzione di opere d'arte di pittura e scultura, di decorazione interna ed esterna, essi possono usufruire di una parte della quota del 2 per cento prevista all' articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717

))

((2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi per un periodo non inferiore a dieci anni ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario. Tali beni sono locati o concessi esclusivamente a cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano; dall'ente gestore che predispone un bando pubblico ai fini dell'assegnazione dei beni ai progetti maggiormente meritevoli. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare che i soci o gli associati dispongano di un adeguato progetto artistico-culturale. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore. Le entrate derivanti dal presente comma sono iscritte in un apposito fondo pari ad un milione di euro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e' destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese sostenute. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di assegnazione dei contributi di cui al periodo precedente, nell'ambito e nel limite delle risorse del fondo di cui al presente comma))

3. ((Con successivo decreto del)) Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ((da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di utilizzo dei beni di cui al comma 1 per finalita' artistiche nonche' le modalita' di sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo, ((anche)) , al fine di sostenere, in tutto o in parte, i costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso.

((3-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tra i beni immobili individuati ai sensi del medesimo comma possono essere inseriti anche i beni confiscati alla criminalita' organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ))

4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalita' e con le modalita' di cui al presente articolo, i beni di loro proprieta'.

((5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 ))

((5-bis. Al fine di sostenere in via permanente le attivita' della Fondazione MAXXI, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, incrementando il fondo di gestione di cui all' articolo 25, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 . All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 , nei limiti della relativa spesa))