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Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 · Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 — Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Art. 8Partenariati

TITOLO I MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA CAPO I MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

In KraftAmtlicher Text

1. Dopo l' articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e' aggiunto il seguente: "Art. 14-bis - (Partenariati) 1. Per la realizzazione di programmi, progetti o interventi rientranti nelle finalita' della presente legge in partenariato con altri soggetti, sono stipulati appositi accordi di programma ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , con enti od organismi pubblici sovranazionali o privati. 2. I soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo le regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni intervento, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica l' articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 . 3. Le somme statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali o privati firmatari dell'accordo di programma.".