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Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 · Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 — Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Art. 75Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione

Capo IV Misure processuali

In KraftAmtlicher Text

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.";

b) all'articolo 380-bis, secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.";

c) all'articolo 390, primo comma, le parole "o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375" sono sostituite dalle seguenti: "o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter".

((2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))