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Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 · Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 — Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Art. 33Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia

TITOLO II SEMPLIFICAZIONI CAPO I MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini di cui all' articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni ((...)) idonea documentazione.

2. ((Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di eta',)) a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'. In mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data.

((2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici))